26 LUGLIO 2012: UNA DATA CHE INTERESSA I DATORI DI LAVORO-RSPP

Il 26 luglio 2012 scade il termine oltre il quale la frequentazione di corsi di formazione svolti ai sensi dell’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 (formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 223 del 21 dicembre 2011) non sarà più ritenuta validi per i datori di lavoro con compiti di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Termina così l’esenzione dall’obbligo di frequenza di un nuovo corso di formazione conforme al punto 5 dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni sopra citato, Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.