PROROGA DELLA VALIDITÁ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012 il decreto legge 12 maggio 2012 n. 57 recante “Disposizioni urgenti in materia  di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”. Nel  provvedimento,  oltre  a disposizioni riguardanti il settore  dei  trasporti,  viene  prorogato  il termine previsto per la redazione  obbligatoria  del “Documento di Valutazione dei Rischi” anche  da  parte  delle  imprese che occupano fino a 10 lavoratori. Il termine previsto dall’art. 29, comma 5 del  D.Lgs. 81/2008 era il diciottesimo mese successivo alla data di entrata  in vigore delle “procedure standardizzate” che la Commissione consultiva  permanente  per  la  salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto emanare (emanazione che ancora non è avvenuta) e “comunque, non oltre il 30 giugno 2012”. Il  Governo,  ritenuta  “la  straordinaria  necessità  ed  urgenza  di evitare,  nelle  more della definizione delle procedure standardizzate di  effettuazione  della  valutazione  dei  rischi… che i datori di lavoro che  occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012  possono  autocertificare  l’effettuazione  della valutazione dei rischi,  siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie” ha provveduto,  con  il  decreto  legge, a prorogare il termine  “fino  alla  scadenza  del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma  8,  lettera  f)  (cioè  dell’entrata in vigore delle “procedure standardizzate”  n.d.r.), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”; viene quindi, di fatto, concessa una proroga di sei mesi alla scadenza dell’obbligo di redazione del DVR anche per le microimprese.