Il 22 febbraio 2012 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’Accordo previsto dal comma 5 dell’art. 73 del D.Lgs..81/2008.
Sono state così individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione. Si è ora in attesa della pubblicazione dell’Accordo sulla Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore sarà a partire da 12 mesi dopo la pubblicazione.
Le macchine per le quali sarà prevista una specifica abilitazione dal parte dell’utilizzatore sono:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- gru a torre;
- gru mobili;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- carrelli semoventi a braccio telescopico;
- carrelli industriali semoventi;
- carrelli, sollevatori, elevatori semoventi telescopici rotativi;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli, pompe per calcestruzzo).
L’accordo prevede anche l’identificazione dei soggetti formatori ed il sistema di accreditamento.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle suddette attrezzature, dovranno frequentare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del accordo stesso.