APPROVATO L’ACCORDO “ATTREZZATURE”

Il 22 febbraio 2012 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’Accordo previsto dal comma 5 dell’art. 73 del D.Lgs..81/2008.

Sono state così individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione. Si è ora in attesa della pubblicazione dell’Accordo sulla Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore sarà a partire da 12 mesi dopo la pubblicazione.

Le macchine per le quali sarà prevista una specifica abilitazione dal parte dell’utilizzatore sono:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili;
  • gru a torre;
  • gru mobili;
  • gru per autocarro;
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
  • carrelli semoventi a braccio telescopico;
  • carrelli industriali semoventi;
  • carrelli, sollevatori, elevatori semoventi telescopici rotativi;
  • trattori agricoli o forestali;
  • macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli, pompe per calcestruzzo).

L’accordo prevede anche l’identificazione dei soggetti formatori ed il sistema di accreditamento.

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle suddette attrezzature, dovranno frequentare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del accordo stesso.

Scarica qui il testo dell’accordo