OBBLIGHI DI REVISIONE PERIODICA DELLE MACCHINE AGRICOLE

Giornata dimostrativaSulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 maggio 2015 riguardante la revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Sul decreto sono riportate modalità e periodicità delle revisioni delle macchine agricole ed operatrici in circolazione per le quali, con il decreto “milleproroghe”, era stata disposta una proroga della pubblicazione al 30 giugno 2015.

Sono riportate, inoltre, indicazioni sulla formazione per l’abilitazione all’uso delle macchine agricole (obblighi già prorogati al 31 dicembre 2015).

L’articolo 1 del decreto dispone la “revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all’art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Sono, cioè, soggetti a revisione: i trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni; le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi; i rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

L’articolo 2 dispone la “revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine operatrici, di cui all’art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Si tratta di: macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili; carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

In generale, per i trattori agricoli gli obblighi di revisione generale entrano in vigore a far data dal 31 dicembre 2015. Successivamente si dovrà ripetere la revisione ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l’anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al decreto, di seguito riportata.

  • Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 – Revisione entro il 31 dicembre 2017.
  • Trattori agricoli immatricolati dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 – Rev. entro il 31 dicembre 2018.
  • Trattori agricoli immatricolati dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 – Rev. entro il 31 dicembre 2020.
  • Trattori agricoli immatricolati dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 – Rev. entro il 31 dicembre 2021.
  • Trattori agricoli immatricolati dopo il 1 gennaio 2016 – Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

Le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi e per i rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza, dovranno essere sottoposte a revisione generale entro il 31 dicembre 2017.

Infine la prima revisione generale per le macchine operatrici di cui all’articolo 2 del decreto va effettuata entro il 31 dicembre 2018.

Riguardo gli obblighi di formazione per l’abilitazione all’uso, sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, criteri, modalità e contenuti della formazione professionale in attuazione di quanto disposto dall’art. 73 del decreto legislativo 81/2008. In particolare il decreto conferma il riferimento all’Accordo del 22 febbraio 2012 sancito dalla Conferenza. Pertanto resta in vigore la scadenza al 31 dicembre 2015 per gli adempimenti necessari all’abilitazione all’uso delle macchine agricole.

Link al testo del decreto